Art. 56.
(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

      1. È riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, salvo modifiche che intervengano a restringere l'elencazione delle materie stesse, di seguito indicate:

          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato

 

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con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

          b) immigrazione;

          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          n) norme generali sull'istruzione;

          o) previdenza sociale;

          p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

          q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

          r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

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      2. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai Paesi in procinto di aderire all'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.
      3. La regione autonoma può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai Paesi di recente adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.
      4. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di ambiente, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e di valorizzazione ambientale con i Paesi limitrofi.
      5. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.
      6. In materia economica la regione autonoma può emanare norme legislative volte a ristabilire la competitività con aree confinanti.